Art. 7.
(Tassa di concessione).

      1. Alla casa da gioco di cui all'articolo 1 si applica la disposizione dell'articolo 6 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni.